Concorrenza sleale

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La concorrenza sleale cos’è e come riconoscerla

Concorrenza sleale: siginificato, disciplina, esempi e quando è punibile

La concorrenza sleale si verifica quando un’impresa attua pratiche illecite imitando o denigrando i prodotti o i servizi di un’impresa concorrente.

Come vedremo in questo approfondimento, non sono sufficienti gli strumenti che permettono di registrare un brevetto, un design, un marchio o di tutelare il diritto d’autore per evitare che un’impresa possa entrare illecitamente in concorrenza con un’altra. La concorrenza sleale, infatti, riguarda una serie di azioni regolamentate da norme specifiche dirette ad evitare che tali attività illecite restino impunite.

Concorrenza sleale: cos’è

Da un lato, come evidenziato dall’art. 41 della Costituzione: “l’iniziativa economica privata è libera” a condizione che non contrasti con l’utilità sociale o che non rechi un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; dall’altro è necessario che le attività economiche non pongano in essere pratiche scorrette e sleali che possano recare un danno alle altre imprese.

Il Codice civile all’articolo 2598 individua i tratti distintivi della concorrenza sleale. Questa si verifica quando:

Imitazione

Si riproducono segni, nomi, prodotti o servizi di un concorrente a tal punto da creare confusione ai fruitori del prodotto o servizio.

Denigrazione o vanteria

Quando mediante notizie e dichiarazioni su un’attività concorrente ci si appropria dei pregi di questa oppure la si scredita.

In altri termini, si tratta di divulgare notizie false o giudizi negativi sull’attività di un concorrente oppure si verifica quando un’impresa si appropria dei pregi e delle qualità di un’altra azienda.

Una pratica, questa, che può portare a chi la subisce una perdita di clientela e di fiducia nel marchio. È sufficiente anche un singolo episodio per far sì che si concretizzi la concorrenza sleale per denigrazione o vanteria.

Scorrettezza professionale

Quando in maniera diretta o indiretta vengono violati i principi di correttezza professionale.

È il giudice a stabilire se sono stati violati i principi di correttezza, verificando il danno subito dall’azienda, anche solo potenziale. Sono individuate tre pratiche classiche che denotano scorrettezza professionale:

Dumping

Quando per un periodo di tempo i prodotti o servizi sono venduti a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, in particolare al costo di produzione, al fine di acquisire quote di mercato.

Storno di dipendenti

Si tratta di una strategia volta ad acquisire i dipendenti e il know-how di un’azienda concorrente. In tale definizione rientrano tutta una serie di pratiche che possono riguardare anche i manager, magari persuasi a trasferirsi da un’azienda ad una concorrente a condizione che divulghino tutta una serie di informazioni vantaggiose per l’attività. In questo caso, in genere si configura altresì una violazione del patto di non concorrenza e di non divulgazione di informazioni riservate.

Spionaggio industriale

Per spionaggio industriale si intende una condotta illegale messa in atto da un’azienda e finalizzata ad acquisire informazioni riguardo un’altra impresa.

Vi rientrano varie pratiche, tra cui attività di spionaggio informatico, divulgazione di progetti e strategie aziendali condotte da personale interno, acquisizione di elenchi fornitori e clienti.

Quando la concorrenza è sleale

In generale, quindi, affinché si possa verificare la concorrenza sleale deve sussistere concorrenza tra due o più imprese.

La concorrenza per definizione sussiste quando due o più soggetti producono e vendono prodotti o servizi della medesima tipologia o comunque si rivolgono alla stessa tipologia di clienti (consumatori).

Più complesso è determinare la concorrenza tra aziende che si rivolgono ad una stessa clientela pur producendo beni o servizi differenti. In questo caso si parla di concorrenza potenziale.

È interessante notare che, come evidenziato dal comma III, dell’articolo 2598 del Codice civile, non è necessario che sia direttamente l’imprenditore ad attuare la concorrenza sleale. Questa è infatti tale anche quando i dipendenti, collaboratori o personale collegato mettano in atto azioni volte a imitare o screditare la concorrenza.

L’imprenditore risulta dunque direttamente responsabile, anche se la concorrenza sleale è compiuta da un dipendente o da qualunque altro soggetto abbia un legame con il titolare.

Concorrenza sleale e brevetti

Presentare domanda di brevetto in Italia, in Europa o ovunque si ritenga necessario, ha come vantaggio principale quello di evitare che altri soggetti possano utilizzare la propria invenzione (salvo autorizzazione da parte del proprietario).

Tuttavia, brevettare un’invenzione non vuol dire automaticamente essere al riparo da una concorrenza sleale.

Il brevetto, sia per invenzione sia per modello di utilità, garantisce tutela territoriale al titolare dell’invenzione: tuttavia, restano fuori una lunga serie di processi, informazioni, pratiche, che non dispongono dei requisiti di brevettabilità.

In altri termini, l’esistenza delle norme sulla concorrenza sleale protegge ciò che non ha un valore brevettabile ma, allo stesso tempo, l’acquisizione può essere utile per l’azienda concorrente.

Concorrenza sleale e design

La concorrenza sleale nell’ambito del design rientra in genere nell’attività di contraffazione. In questo caso un disegno o modello registrato viene utilizzato (contraffatto) da un’azienda concorrente.

Si ricorda che il design può essere registrato quando genera l’impressione che sia effettivamente unico agli occhi di un osservatore informato, che rispetti cioè il carattere di individualità.

Riprodurre o utilizzare un prodotto o modello registrato per fini commerciali può rientrare nelle pratiche di concorrenza sleale.

Il proprietario del disegno o modello, in caso di contraffazione, può far valere il diritto di titolarità in sede giudiziale.

Concorrenza sleale e copyright (diritto d’autore)

La concorrenza sleale può verificarsi anche nei casi di violazione del diritto d’autore o copyright.

Ad esempio, in caso si noti la presenza di foto o dei testi del proprio sito web può sia esserci una violazione del copyright sia concorrenza sleale.

In particolare, vi è violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale quando il giudice riconosce che le copie generano confusione nell’osservatore oppure siano state utilizzate per denigrare il concorrente. In altri termini, sussiste una sostanziale differenza tra chi si appropria di opere coperte dal diritto d’autore, senza tuttavia entrare in concorrenza con l’azienda dalla quale ha prelevato immagini o testi, rispetto a chi utilizza i contenuti per ottenere un vantaggio economico e commerciale a discapito dell’azienda proprietaria del diritto d’autore.

Concorrenza sleale e marchio

Infine, la concorrenza sleale può, similmente ai casi precedentemente riportati, verificarsi anche in caso di contraffazione del marchio.

La tutela del marchio e dei segni distintivi è garantita dalla registrazione; tuttavia, può succedere che l’illecito comporti altresì pratiche ed azioni che portano i consumatori ad entrare in confusione o comunque pratiche che rientrano nella definizione di concorrenza sleale.

Sanzioni e risarcimento

Infine, vediamo quali tutele legali vi sono per coloro che subiscono concorrenza sleale.

Il Codice civile all’articolo 2599 stabilisce che, una volta accertata la concorrenza sleale, il giudice procede mediante provvedimenti volti ad evitare che questa continui, oltre che provvedere ad eliminare gli effetti negativi che tali attività hanno arrecato all’azienda che l’ha subita. 

Il successivo articolo del Codice, il 2600, regolamenta il diritto anche al risarcimento del danno.

Pertanto, le autorità preposte si adoperano per:

  • far cessare le pratiche di concorrenza sleale;
  • eliminare le condizioni di svantaggio recate;
  • intimare il risarcimento del danno.   

In generale, la tutela legale viene richiesta rivolgendosi al Tribunale.

In determinati casi si può valutare il ricorso all’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato).

All’autorità può rivolgersi qualunque società. La segnalazione può essere inviata anche online, mediante apposito modello di segnalazione accompagnato da una descrizione puntuale dei fatti.

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