Brevetto

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Il brevetto: cos’è, significato e come presentare la domanda

Il brevetto protegge le tue invenzioni. La guida semplice e completa alla procedura di brevettazione.

Il brevetto è un titolo giuridico previsto dal legislatore e finalizzato a escludere temporaneamente imprenditori o chiunque interessato dall’utilizzo della soluzione o dell’invenzione depositata.

Lo strumento è applicabile a invenzioni industriali, modelli di utilità e varietà vegetali, le cui differenze sono definite all’interno di questo approfondimento.

Sono affrontati inoltre temi quali: come brevettare un’invenzione, chi ne ha diritto e i benefici che si acquisiscono esercitando il diritto all’uso dell’invenzione mediante brevettazione.

Tipologie di brevetto

Al fine di comprendere cos’è e il significato di brevetto, può essere utile, in primo luogo, distinguere le diverse tipologie di strumenti previsti nel nostro ordinamento:

Brevetto per modello di utilità

Un modello di utilità, come definito dall’art. 82 del Codice delle Proprietà Industriale, d’ora in avanti CPI, ed emanato mediante decreto legislativo nel febbraio 2005, è un qualsiasi utensile o oggetto che si rivela particolarmente utile, efficace, e innovativo, rispetto a ciò che è già esistente.
L’oggetto o l’utensile pertanto non dev’essere necessariamente un’invenzione ex novo, ma è sufficiente migliori, o ottimizzi, le prestazioni di un qualcosa già presente.

Sono molti gli esempi che si potrebbero riportare: il componente di macchinario industriale che ne migliora le performance, ma anche realizzazioni più semplici: un nuovo manico di scopa, una nuova impugnatura di una forchetta, una nuova tastiera per il Pc. Viene da sé che la realizzazione debba comunque avere alcune funzioni che la rendono distinguibile rispetto a oggetti o simili utensili.

L’inventore, mediante il brevetto per modello di utilità, protegge il bene da eventuali repliche per 10 anni. Ciò permette di disporre del tempo necessario per rientrare di un eventuale investimento sostenuto e di vedersi riconosciuto l’impegno nel proporre nuove soluzioni al mercato.

Brevetto per invenzione industriale

Il brevetto per invenzione industriale sottintende un importante investimento economico da parte delle imprese. Al titolare del brevetto è concesso l’uso esclusivo dell’invenzione per 20 anni, non rinnovabili.

Si tratta in questo caso di vere e proprie invenzioni caratterizzate dall’essere originali e innovative. Invenzioni che risolvono problemi di tipo tecnico e che contribuiscono sia allo sviluppo dell’azienda stessa sia che anche apportino un beneficio alla società.
Grazie alla brevettazione, l’impresa è così protetta dal punto di vista legale contro eventuali repliche da parte dei concorrenti, e come intuibile, la titolarità di uno o più brevetti è sinonimo di prestigio e di qualità.

Inoltre, i titolari possono concedere l’uso dell’invenzione ad altri soggetti interessati in due modi:

  • Mediante licenze, ottenendo così in cambio delle royalties – un pagamento cioè ricorrente nel tempo;
  • Chiedendo il pagamento in un’unica soluzione.

Nel primo caso, mediante royalties, il beneficiario può solo servirsi dell’innovazione, nel secondo caso, pagamento in un’unica soluzione, il beneficiario assume pieni diritti sull’invenzione.

Brevetto per nuova varietà vegetale

La terza e ultima variante di brevetti esistente si rivolge agli enti e agli studi di ricerca delle varietà vegetali. La scoperta di una nuova varietà, a condizione che: abbia caratteristiche distintive e genetiche (unico taxon botanico) e che sia omogena e stabile, può essere brevettata.
Anche in questo caso, il fine è agevolare il rientro dall’investimento sostenuto scongiurando la commercializzazione della varietà trovata a terzi.
Il brevetto per varietà vegetale ha una durata di 20 anni, che diventano 30 nel caso in cui si tratti di alberi o viti.

Requisiti di un brevetto

Un’invenzione per essere tale dev’essere caratterizzata da tre aspetti: novità, originalità e industrialità. Definiamo in dettaglio i tre requisiti:

Novità

L’invenzione è definita nuova quando nessun altro ha depositato in Italia o all’estero la domanda di brevetto, né l’invenzione sia già diffusa, commercializzata o riportata in riviste scientifica.

Per mantenere il requisito di novità è pertanto importante che durante la fase di ricerca e sviluppo venga sottoscritto un accordo di segretezza che obblighi i soggetti convolti a non divulgare le informazioni e i risultati ottenuti prima della brevettazione.

Originalità

Per originalità si intende che l’invenzione sia effettivamente frutto di un processo creativo e che apporti un significativo progresso.

Azioni quali: utilizzare un materiale diverso, sostituzioni di componenti senza benefici tangibili, trasformare un oggetto da fisso a portatile, sono operazioni che non permettono alla domanda di superare il requisito di originalità.

Industrialità

Infine, l’invenzione deve essere effettivamente possibile fabbricarla e portare a benefici pratici. L’invenzione cioè dev’essere replicabile, un requisito quest’ultimo basilare per ottenere il brevetto.
Non può essere dunque brevettata un’idea in quanto tale ma il prodotto dev’essere esistente, sperimentato, replicabile e l’efficacia verificata. Uno degli obiettivi del brevetto è, sì tutelare l’inventore ma anche diffondere il progresso.

Quali sono le invenzioni escluse

Alla luce di quanto riportato finora, risultano non brevettabili: idee, intuizioni e, in generale, tutto ciò non concretamente sviluppato. Ad esempio, non sono oggetto di brevettabilità:

  • teorie, metodi e modelli matematici;
  • metodi per trattamenti chirurgici,
  • diagnosi o terapie in campo medico o veterinario;
  • software salvo le invenzioni derivate dall’uso dello stesso;
  • varietà vegetali di interesse agricolo;
  • procedimenti biotecnologici volti a modificare l’identità genetica di uomini e animali.

Chi può brevettare

Quando l’invenzione è frutto della creatività di un singolo, sia esso un privato o un lavoratore autonomo, si diviene titolari del diritto del brevetto.

Nel caso in cui l’invenzione sia realizzata da un lavoratore subordinato, quest’ultimo viene riconosciuto come autore, mentre i diritti sul brevetto sono riconosciuti al titolare dell’azienda.

Restando nel caso di rapporto di lavoro subordinato, il CPI prevede che al lavoratore venga riconosciuto un equo compenso determinato sulla base del valore dell’invenzione stessa, del ruolo del lavoratore all’interno dell’organigramma aziendale e sulla base dello stipendio percepito.

Per completezza, si specifica che nessun diritto spetta al lavoratore nel caso in cui la realizzazione dell’invenzione sia esplicitamente la mansione del lavoratore.

Brevetto italiano ed europeo

Per definizione brevettare implica che la titolarità del diritto sia valida per un determinato periodo di tempo ed esclusivamente nel paese dov’è stato brevettato (Principio di territorialità).

Tuttavia, la Convenzione sul Brevetto Europeo ha introdotto il cosiddetto brevetto comunitario, il quale permette ai cittadini degli stati membri di beneficiare di una procedura unica in ogni paese.

All’interno dell’UE, pertanto, i cittadini beneficiano di due strumenti di protezione. Il brevetto nazionale e il brevetto comunitario. Le procedure per il rilascio di quest’ultimo sono uguali per tutti gli stati membri aderenti allo strumento. Ad oggi, sono 31 i paesi aderenti all’Organizzazione europea dei brevetti.

Processo di brevettazione

In conclusione, vediamo ora come effettivamente si deposita un brevetto.

Si evidenzia che il brevetto è concesso a chi “arriva primo” o più elegantemente, secondo il principio del first to file.

La domanda può essere presentata in tre modalità:

e dev’essere accompagnata da un’apposita documentazione tecnica che espliciti puntualmente tutti i dettagli riguardo l’invenzione.

La domanda, svolta nel rispetto dei requisiti e delle normative vigenti, viene presentata solo dopo aver valutato preliminarmente:

  • la brevettabilità;
  • come proteggere al meglio l’invenzione.

Entrambi gli aspetti sono determinanti per vedersi riconosciuto il brevetto.

La brevettabilità implica una ricerca approfondita e volta a determinare l’esistenza di simili invenzioni già depositate (ricerca di anteriorità).
La ricerca viene svolta consultando le numerose banche dati presenti online.

Il lavoro preparatorio e finalizzato a proteggere l’invenzione è altresì fondamentale per non rischiare che il brevetto non tuteli interamente l’invenzione.
La domanda si articola nei seguenti punti:

  • una parte riassuntiva;
  • la descrizione;
  • le rivendicazioni;
  • I disegni (se necessari).

Bisogna inoltre inserire: un titolo all’invenzione, la data del deposito e i dati anagrafici sia dell’inventore sia del soggetto richiedente.
Una volta depositata la domanda, come stabilito nel CPI, eventuali errori in questa fase potrebbero invalidare il brevetto.

Tutti i documenti allegati devono essere redatti secondo le indicazioni stabilite dal Codice della Proprietà Industriale.
Successivamente, un’apposita commissione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica i documenti e gli allegati.

In caso di esito positivo l’ufficio trasmette la domanda all’Ufficio Europeo dei Brevetti, il quale si occupa, principalmente, di verificare l’esistenza di invenzioni simili.
Una volta ricevuto quest’ultimo parere, è possibile estendere, entro 12 mesi, la validità del brevetto all’estero, avvalendosi di quanto stabilito dalla Convenzione di Unione di Parigi.
Conclude l’iter l’esame di merito, il quale rappresenta l’ultimo controllo prima della concessione del brevetto.

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