Copyright
Il copyright: come tutelare il diritto d’autore
Cosa si intende con copyright.
Con copyright (©) (diritto di copia) in Italia si fa riferimento all’insieme di norme previste sul diritto d’autore, che permettono di tutelare il proprietario di un’opera.
Per opera si intende tutto ciò che è frutto dell’ingegno inerentemente ad ambiti quali: letteratura, scienza, arte, architettura, audio o video.
In questa guida sul copyright si farà chiarezza sul tema e si vedranno quali diritti spettano al proprietario dell’opera, le normative esistenti e cosa fare per vedersi riconosciuto il diritto d’autore.
Copyright: cos’è
Come anticipato, un’opera è protetta da copyright quando al solo proprietario (o ai proprietari) ne viene riconosciuto il diritto all’uso o a cederne i diritti.
In altri termini, si tratta di beneficiare di due diritti: morale e patrimoniale.
Dal punto di vista normativo, larga parte di ciò che gravita attorno al copyright (diritto d’autore) è disciplinato:
- Dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.”;
- Dal Regio decreto n. 1369 del 18 maggio 1942;
- Dal Codice civile dall’articolo 2575 al 2583.
A livello europeo e internazionale, vi sono diversi trattati e accordi, tra cui la Convenzione di Berna e il Trattato OMPI, volti a regolamentare nella maniera quanto più uniforme possibile le norme in tema di copyright tra tutti gli Stati aderenti.
Copyright o diritto d’autore: differenze
Prima di proseguire, soffermarsi sulle differenze tra copyright e diritto d’autore aiuta a comprendere meglio quanto riportato in questo articolo.
Sebbene i due termini siano spesso utilizzati come sinonimi, nei sistemi anglosassoni, dove vige la common law, si è soliti fare riferimento alla tutela del copyright più come un sistema per tenere traccia di tutte le opere e le invenzioni.
Nel sistema giuridico italiano, invece, dove vige la civil law, la legge disciplina il diritto d’autore più per tutelare i diritti morali, lasciando libero il proprietario dell’opera di decidere se tutelare o meno la sua invenzione.
Pertanto, si è soliti utilizzare il termine copyright con un chiaro riferimento al valore economico dell’opera, mentre il diritto d’autore si riferisce più agli aspetti morali, quale l’esigenza di attribuire il giusto merito e la paternità dell’opera all’inventore.
Copyright o marchio registrato?
Tra diritto d’autore e copyright sussistono differenze minime, mentre tra copyright (©) e marchio registrato ® le differenze sono sostanziali.
Fondamentalmente, il simbolo (©), che può essere anche non riportato, indica che il proprietario dell’opera possiede un diritto d’autore sulla stessa, mentre quando si osserva il simbolo ® significa che è il marchio associato all’opera ad essere stato depositato presso l’UIBM o altri uffici esteri preposti alla registrazione.
Copyright: a cosa serve e caratteristiche
Le leggi riportate nel paragrafo precedente hanno l’obiettivo di proteggere il creatore di un’opera, il quale può così utilizzarla in via esclusiva.
In particolare, l’autore ha facoltà di riprodurre, esporre, distribuire, cedere i diritti, o prestare l’opera, come anche di rivendicarne il diritto nel momento in cui persone non autorizzate dovessero usufruire della creazione.
Non tutte le creazioni possono essere protette da copyright: così come avviene per i brevetti o per il design, vi sono alcune caratteristiche che l’opera deve rispettare, in particolare:
Originalità e novita
L’opera dev’essere oggettivamente nuova e originale, realizzata cioè grazie al lavoro creativo e intellettuale dell’autore.
In altri termini, devono sussistere elementi caratterizzanti che senza dubbio permettono di distinguere l’opera rispetto a un’altra.
Opere tutelate
Come anticipato, le opere letterarie, musicali, architettoniche, video musicali, a condizione che abbiano i requisiti di originalità e novità, sono coperte dal diritto d’autore.
Ad esempio, il diritto vale per:
- disegni;
- sculture;
- composizioni musicali;
- fotografie;
- opere multimediali.
La legge tutela altresì opere derivate da altre opere, a condizione che vi sia un effettivo lavoro creativo dell’autore. È il caso, ad esempio, di una traduzione di un’opera letteraria.
Come tutelare l’opera
La tutela dell’opera, come stabilito dal Codice civile, si concretizza una volta terminata o creata, a condizione che l’autore o gli autori possano essere individuati (che l’opera sia, cioè, firmata).
Per vedersi riconosciuto il diritto d’autore non vi è alcun procedimento formale da intraprendere.
Ciò è valido in tutta l’Unione europea e si ha inoltre pieno diritto ad utilizzare il simbolo ©.
Chiaramente, è importante che il titolare faccia in modo di tutelarsi firmando (anche digitalmente) l’opera o apponendovi un timbro.
In alternativa, ci si può avvalere delle prestazioni di un notaio o di enti specializzati che possano protocollare l’opera, così da disporre, in caso, di una data certa di creazione.
Inoltre, le opere possono essere altresì iscritte in un apposito registro pubblico.
Per quanto concerne le opere cinematografiche, letterarie e audiovisive si può far riferimento alla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E.
Al fine di registrare l’opera alla S.I.A.E. bisogna:
- inviare i propri dati;
- specificare la natura dell’opera;
- indicare eventuali altri aventi diritto;
- inviare un modello, esempio dell’opera.
L’ente si occupa sia di concedere le licenze e le autorizzazioni per l’uso, sia di riscuotere i profitti derivanti da questi.
Quali sono i vantaggi
Assicurarsi che per la propria creazione valgano i diritti d’autore porta diversi vantaggi. Come evidenziato, il titolare risulta così tutelato sia sotto il profilo patrimoniale che morale.
Può quindi chiedere un compenso a coloro che siano interessati all’utilizzo dell’opera.
Si pensi al caso in cui l’autore scriva un libro: il diritto d’autore può essere fatto valere mediante il cosiddetto contratto di edizione, che a sua volta permette di ricevere un compenso derivante dal numero di copie vendute dalla casa editrice.
Un simile discorso vale altresì per i contratti di rappresentazione e di esecuzione, i quali permettono di concedere la rappresentazione di un’opera (musicale, comica, tragica) a coloro che sono interessati a metterla in scena. In definitiva, il diritto d’autore o il copyright è uno strumento fondamentale per tutti i creatori, che dà la facoltà di concedere la licenza d’uso delle proprie opere a chi è interessato e di ricavarne così un profitto.
Copyright: validità
Il copyright o diritto d’autore si concretizza al termine dell’opera ed è valido sia quando l’autore è in vita sia per i successivi 70 anni.
In caso siano più gli autori cui è attribuita la paternità dell’opera, il diritto è valido per 70 anni a partire dalla morte dell’ultimo degli autori.
Tale validità vige in Italia e in Unione europea. Fuori dal continente, la protezione è variabile ma mai inferiore a 50 anni, a condizione che il paese extraeuropeo sia tra i firmatari della Convenzione di Berna Nel caso il diritto venga violato è possibile rivalersi in sede civile e penale, chiedendo un risarcimento e impedendo che l’utilizzo illecito continui.
Copyright e contenuti sul web
Internet e le piattaforme social sono dense di contenuti audio e video, molto spesso coperti da copyright.
Come evidenziato dall’EUIPO, si possono incorrere in responsabilità legali pubblicando senza la dovuta autorizzazione un contenuto protetto da copyright.
È piuttosto comune, infatti, verificare in rete, principalmente su YouTube, video rimossi perché violano i diritti d’autore.
In un panorama in continua evoluzione, oggi il miglior modo di procedere è verificare se l’opera digitale sia coperta o meno da diritti. Un’attenzione particolare, infine, dovrebbe porla altresì il creatore di contenuti verificando le condizioni di ogni piattaforma social prima di divulgare un brano musicale, un video o qualsiasi media.