Registrazione design

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La registrazione del design in Italia e all’estero. La guida delle procedure previste.

La registrazione del design. Come tutelare l’aspetto esteriore di un prodotto. Perché è importante proteggere un disegno o un modello in Italia e all’estero.

La registrazione del design (disegni e modelli) permette di tutelare l’intero aspetto esteriore di un prodotto o solo una parte dello stesso. Sono oggetto di registrazione: contorni, forme e colori.

In Italia il design può essere protetto fino a 25 anni, rinnovando la richiesta ogni 5 anni.
In questo approfondimento vedremo cosa effettivamente si può registrare, cosa risulta escluso e le procedure previste per presentare la domanda in Italia, in Europa e nel mondo.

Registrazione del design: aspetti preliminari

Come anticipato, si possono registrare delle parti o l’intero prodotto, così da tutelare aspetti caratteristici quali: il colore, la forma e i materiali utilizzati.
Il modello o il disegno deve rispettare alcuni principi, in particolare:

Novità

Come riportato nell’art. 32 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), la novità è rispettata quando disegni o modelli uguali non risultano già divulgati. Non è da considerarsi nuovo un design che differisce da un altro per dettagli irrilevanti.
È importante sottolineare che per la novità non vale il principio della territorialità. Ciò vuol dire che un disegno o modello è nuovo quando non divulgato in alcun paese.

Carattere individuale

L’articolo 33 del CPI specifica una seconda caratteristica del design: il carattere individuale. Il modello o disegno è dotato di carattere individuale quando genera nell’osservatore/utilizzatore l’impressione che sia diverso da quanto già presente sul mercato.

Cosa non è registrabile come design

Conseguentemente, disegni e modelli che non rispettano i suddetti requisiti non possono essere registrati. Inoltre, devono essere presenti caratteristiche tipiche del design (forme, colori, linee particolari) e non solo caratteristiche tecniche. Se così fosse, probabilmente la creazione andrebbe registrata come modello di utilità.
In molti casi un nuovo prodotto ha i requisiti previsti sia per la registrazione di un modello o disegno sia miglioramenti di tipo tecnico. In questo caso è possibile chiedere e ottenere protezione per entrambi gli aspetti. Non è inoltre possibile registrare un disegno o un modello raffigurante simboli, stemmi o in generale immagini già protette.

Registrazione del design in Italia

La domanda di registrazione di un disegno o modello può essere presentata da chiunque:

  • persone fisiche (anche minori)
  • società
  • enti
  • associazioni

Qualora si abbia l’esigenza di mostrare il modello prima di registrarlo, al fine di tutelarsi si può pensare di stipulare un accordo di riservatezza.
Per completezza d’informazione, segnaliamo che è possibile, prima di registrare il design, usufruire del cosiddetto “periodo di grazia”. In questo modo si ha a disposizione un anno di tempo per verificare sul mercato il disegno o modello. Qualora si ottenga il successo sperato si può procedere alla registrazione. Tuttavia, è bene fare attenzione. Bisogna tener presente che la tutela non è valida in tutti i paesi e che, nel frattempo, qualcun altro potrebbe procedere con il deposito, battendoci sul tempo.
Infine, qualora i prodotti siano più d’uno (ad esempio: più sedie o più tavoli), è possibile depositare un’unica domanda, detta di modello multiplo.

Procedure

Passando alle procedure di registrazione, queste possono essere intraprese sia dal titolare sia da un rappresentante autorizzato.
Per registrare il design in Italia bisogna depositare la domanda inviandola all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), in modalità telematica (firmando digitalmente i documenti) oppure inviando la documentazione in formato cartaceo alla Camera di Commercio o via posta.
Il disegno o modello può essere depositato allegando la creazione in uno o più dei seguenti formati:

  • foto;
  • disegni;
  • immagini digitale.

È importante inviare la rappresentazione del solo modello o disegno, senza alcun altro elemento, salvo casi in cui non si può procedere altrimenti. Lo sfondo dev’essere di colore bianco.

Documenti

Fatta eccezione per le generalità del proprietario dell’invenzione, non è obbligatorio allegare alcun altro documento in riferimento al modello o disegno.
Tuttavia, riportare almeno i punti essenziali del modello o disegno è fortemente consigliato.

Valutazione e pubblicazione della domanda

L’UIBM valuta le domande pervenute in ordine cronologico e si limita a verificare: la correttezza delle informazioni fornite e che il disegno o modello rispetti i requisiti di legge.
L’Ufficio non effettua la ricerca di anteriorità, non si accerta cioè della presenza di simili invenzioni.

Registrazione del design

Successivamente la domanda di registrazione viene pubblicata e di conseguenza risulta consultabile pubblicamente.
È possibile in alternativa chiedere che la domanda non venga pubblicata per i successivi due anni e mezzo, facendone esplicita menzione sui moduli.
L’ultimo passaggio prevede la registrazione del modello o disegno, che risulta in vigore per 5 anni e può essere rinnovata fino ad un massimo di 25 anni.

Perché registrare il design

Tutelare il design di un prodotto permette al titolare di garantirsi l’uso in esclusiva del modello o disegno realizzato. Si possono individuare tre motivi che rispondono alla domanda perché registrare il design:

Valore commerciale

Una volta realizzato un modello o disegno l’obiettivo in genere è riuscire a commercializzarlo senza doversi preoccupare che qualcun altro possa replicare l’opera, entrando così in concorrenza.
Molto spesso, il titolare non si occupa direttamente di produrre a livello industriale il modello o disegno, ma concede la licenza d’uso ad aziende specializzate, le quali, prima di investire nel progetto, sono solite chiedere se il prodotto risulta registrato o meno. La tutela del design in un tale contesto diventa fondamentale.

Tutela legale

Senza alcuna protezione si hanno molte difficoltà a far valere i propri diritti in sede giudiziale in caso di repliche e contraffazioni del disegno o modello realizzato.
L’unica protezione legale di cui si dispone è fornita dal Regolamento CE n.6 del 2002 il quale garantisce una certa tutela al titolare; tuttavia, spetta a quest’ultimo provare di essere il reale inventore del design, un’operazione complessa se non supportata dalla registrazione.

Benefici fiscali

I titolari d’impresa possono accedere ad un consistente sgravio fiscale, chiamato Patent Box, programma nel quale rientrano anche i disegni e i modelli.
Nello specifico, è possibile escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivato dall’uso dei suddetti.
La misura ha l’obiettivo di attrarre nuovi investitori e incentivare le attività di brevettazione, ricerca e sviluppo.

Registrazione design all’estero

Infine, vediamo come presentare la domanda di registrazione del design all’estero.
Così come previsto per il brevetto europeo (link) e il brevetto internazionale (link), è possibile estendere la registrazione del design anche negli stati europei o nel mondo.
L’estensione può essere richiesta successivamente alla presentazione della domanda in Italia. L’operazione dev’essere compiuta entro 6 mesi (dalla data di deposito nazionale).
Si può optare per diverse strade, tutte portano alla registrazione del design all’estero. La domanda può esser dunque presentata o ad ogni ufficio competente nei Paesi esteri individuati oppure all’EUIPO.

EUIPO: protezione negli Stati Membri

EUIPO è l’ente comunitario che permette di registrare il design nei Paesi Membri dell’Unione europea. Le documentazioni richieste sono le medesime previste per l’Italia.
In questo modo è possibile presentare una domanda unica e ottenere la protezione in più stati contemporaneamente.
Anche in questo caso la tutela del disegno o modello vale per 5 anni e può essere rinnovata fino ad un massimo di 25.
La domanda può essere presentata sia telematicamente sia in formato cartaceo.

WIPO protezione internazionale.

Infine, la protezione internazionale gestita dal WIPO permette di presentare un’unica domanda di design in uno o più dei 69 Paesi aderenti all’AJA.
L’ufficio competente presente in ogni Stato, prende in carico la domanda, la esamina ed esprime un parere favorevole o contrario, a seconda delle legislazioni vigenti.
Anche in questo caso la procedura è eseguibile interamente online o in alternativa si può optare per il deposito cartaceo.

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