Tinder ha perso una controversia sul proprio marchio contro Festinder, un nome che contiene per intero la parola TINDER e che, per di più, identifica servizi in parte identici a quelli della celebre app di incontri. Com’è possibile?

La decisione in breve

UfficioEUIPO, Divisione di Opposizione
ProcedimentoOpposizione n. B 3 248 094, decisione del 27/10/2026
OpponenteTinder LLC, con i marchi UE TINDER, TINDERSOCIAL, TINDERPLATINUM, TINDERFELLA, TINDERSOLEMATES e il marchio figurativo “tinder”
Marchio contestato“Festinder”, domanda di marchio UE n. 19209474 (denominativo), per software di social networking, chat online, eventi di intrattenimento e servizi di social network (classi 9, 38, 41 e 45)
Motivi invocatiRischio di confusione (art. 8, par. 1, lett. b, RMUE) e tutela del marchio che gode di notorietà (art. 8, par. 5, RMUE), poi abbandonata da Tinder
EsitoOpposizione respinta integralmente, spese a carico di Tinder
È definitiva?No: la decisione può essere impugnata entro 2 mesi dalla notifica

Due strade per difendere un marchio. Tinder ne ha percorsa una sola

Tinder aveva due strade per opporsi: sostenere che i consumatori potessero confondere i due nomi, oppure invocare la tutela riservata ai marchi rinomati, che può impedire ad altri di sfruttarne indebitamente la fama, anche senza rischio di confusione.

Inizialmente Tinder le percorre entrambe. Poi, per ragioni di «brevità procedurale», rinuncia alla seconda e dichiara espressamente che i propri marchi hanno una capacità distintiva «normale».

Così l’EUIPO valuta il caso considerando Tinder un marchio come tanti, senza tenere conto della sua fama.

Perché l’EUIPO ha dato ragione a Festinder

L’Ufficio riconosce che prodotti e servizi sono in parte identici (per esempio il software per social network) e in parte simili. Ma conclude che i nomi non si somigliano abbastanza:

Risultato: nessun rischio di confusione e opposizione integralmente respinta.

Un dettaglio curioso: anche Festinder è inciampato in un errore procedurale. Aveva chiesto a Tinder di provare l’uso del proprio marchio, ma non lo ha fatto con un documento separato, come richiede il regolamento: la richiesta è stata dichiarata inammissibile.

Avrebbe vinto invocando la notorietà?

Non possiamo esserne certi. Ma non si può non concludere che, non giocando quella carta, ne ha presa un’altra: un due di picche.

Il confronto con altri casi che abbiamo commentato è istruttivo. In Instagram vs Paogram l’EUIPO ha dato ragione a Instagram proprio grazie alla sua notorietà, anche se la somiglianza tra i nomi era bassa. In Harmont&Blaine contro La Banda Bassotto la notorietà era stata invocata ma non dimostrata, e l’opposizione è stata respinta. Moncler contro Monlière mostra invece il caso opposto a Festinder: lì l’inizio comune “Mon-” ha pesato a favore di Moncler.

Che cosa impariamo da questo caso

Quando si tratta di difendere un marchio, meglio evitare di… tradirsi da soli. In pratica:

Domande frequenti

Si può registrare un marchio che contiene un marchio famoso?

Non è vietato in automatico, ma è rischioso. L’EUIPO valuta l’impressione complessiva dei nomi: se il marchio famoso è fuso in una parola nuova e l’inizio è diverso, come nel caso Festinder, il rischio di confusione può essere escluso. Se però il titolare invoca e dimostra la notorietà del proprio marchio, può opporsi anche senza rischio di confusione, quando il nuovo marchio ne sfrutta indebitamente la fama.

Che differenza c’è tra rischio di confusione e tutela del marchio rinomato?

Il rischio di confusione (art. 8, par. 1, lett. b, RMUE) richiede che il pubblico possa credere che prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate. La tutela del marchio che gode di notorietà (art. 8, par. 5, RMUE) è più ampia: protegge i marchi noti da chi, senza giusto motivo, trae un vantaggio indebito dalla loro fama o ne danneggia il carattere distintivo o la reputazione, anche senza confusione.

Perché Tinder ha perso contro Festinder?

Perché ha rinunciato a far valere la notorietà del proprio marchio e si è basato solo sul rischio di confusione. L’EUIPO ha ritenuto che Festinder, con un inizio diverso e le lettere “tinder” fuse in una parola unica, fosse simile a Tinder solo in grado basso.

La decisione su Tinder e Festinder è definitiva?

No. Entro 2 mesi dalla notifica la parte soccombente può presentare ricorso all’EUIPO, che sarà deciso dalle Commissioni di ricorso; i motivi scritti vanno depositati entro 4 mesi.

Commento a cura dell’Avv. Enrico La Malfa, Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati.


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